Regolamento uscite

Regolamento uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione

Premesso che con l’introduzione dell’autonomia scolastica ai sensi del D.P.R 275/1999 sono state abolite le autorizzazioni e approvazioni da parte degli organi periferici del superiore Ministero, attribuendo alle scuole totale autonomia in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi di istruzione e visite guidate, il Collegio docenti e il Consiglio d’istituto ritiene comunque di far riferimento, ove non diversamente deliberato, alle indicazioni contenute nella C.M. 14 ottobre 1992, n. 291.

  1. Le visite e i viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche e progetti ed essere utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze.
  2. E’ necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località.
  3. Premesso che la C.M. 623/96 permette alla scuola di determinare autonomamente la durata dei viaggi e delle visite, e che la C.M. 291/92 indicava in sei giorni per classe il periodo massimo utilizzabile complessivamente per tutte le tipologie di visite e viaggi, si stabilisse quanto segue, come criterio generale.
  4. La partecipazione ai viaggi e visite d’istruzione può non esser consentita agli alunni che a giudizio del Consiglio di Classe o Interclasse o di Intersezione abbiano assunto un  comportamento scolastico scorretto o indisciplinato.
  5. Il docente che accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l’alunno di minore età, giuridicamente incapace.
  6. Gli accompagnatori degli alunni in Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, vanno individuati preferibilmente tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni di media.
  7. Possono essere altresì utilizzato alcuni genitori, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga necessario o utile per particolari motivi organizzativi.
  8. A qualunque Viaggio o Visita di Istruzione non dovrà mai mancare l’occorrente per il primo pronto soccorso.